Art. 27.
(Chiamata nominativa per lavoro subordinato).

      1. Il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un cittadino o una cittadina stranieri residenti all'estero deve presentare, anche a mezzo posta, alla questura della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Alla richiesta devono essere allegate:

          a) la proposta del contratto di lavoro con la specificazione delle relative condizioni economiche e normative;

 

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          b) la dichiarazione dell'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

          c) l'indicazione della sistemazione alloggiativa del cittadino o della cittadina stranieri.

      2. La richiesta di chiamata nominativa di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata anche quanto sono esaurite le quote disponibili stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.
      3. All'atto di ricezione dell'istanza di cui al comma 1, ovvero, nel caso di invio dell'istanza a mezzo posta, entro due giorni dalla data di ricezione, la questura comunica al datore di lavoro l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta al lavoro. Nella comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati:

          a) l'ufficio competente e il responsabile del procedimento;

          b) l'oggetto del procedimento promosso;

          c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

          d) la data di presentazione della relativa istanza.

      4. La questura, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, ne trasmette copia, entro due giorni lavorativi, alla direzione provinciale del lavoro, per gli adempimenti di competenza. La direzione provinciale del lavoro verifica che nella proposta del contratto di lavoro, di cui al citato comma 1, lettera a), siano rispettate le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla fattispecie e che la richiesta rientri nei limiti numerici delle quote annuali di ingresso stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7. La direzione provinciale del lavoro è tenuta a comunicare l'esito delle verifiche alla questura,

 

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entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione.
      5. La questura verifica che a carico del lavoratore straniero, per il quale si richiede l'assunzione, non vi siano requisiti ostativi all'ingresso in Italia ai sensi della presente legge.
      6. Effettuate le verifiche di cui ai commi 4 e 5, la questura emana il provvedimento di rilascio o di rifiuto del nulla osta al lavoro, entro quaranta giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza. Il nulla osta è trasmesso, all'atto del suo rilascio, a cura della questura, al Ministero degli affari esteri.
      7. Decorsi i termini di cui al comma 6, in assenza di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione competente, il nulla osta si intende rilasciato, salvo che non siano esaurite le quote stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.
      8. Entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso, salvi i casi di forza maggiore espressamente motivati, il cittadino e la cittadina stranieri che sono entrati in Italia a seguito di chiamata nominativa si recano presso la questura che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di lavoro, che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultima, trasmesso in copia all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente. Il contratto è stipulato con il datore che ha presentato istanza di nulla osta, salvi i casi di cui all'articolo 12, comma 7.
      9. Le questure forniscono all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori stranieri ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene sulla base di un'apposita convenzione tra le amministrazioni
 

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interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
      10. La questura fornisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo di nulla osta rilasciati.